GLI EBREI A CAMPLI
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La presenza degli ebrei a Campli (come del resto in tutti paesi della Diaspora) non è testimoniata da una discendenza caratteristica razziale non rappresentando, quella ebraica, una razza. Se esistesse, in senso antropologico, sarebbe facile una dimostrazione somatica come, ad esempio, nel caso della razza nera.
In verità l'ebreo non appartiene ad una razza né esiste, nell'ambito della famiglia semitica, una distinzione razziale, ovvero di appartenenza a gruppi dotati di caratteristiche connotative proprie.
Soltanto il pregiudizio di un'antica emarginazione ha fornito un' idea distorta ed un distorto condizionamento del pensiero. Di razza si è parlato e si continua a parlare attraverso forzature culturali ed ideologiche, accentuatesi nel periodo più acceso dell'antisemitismo, allorché si volle distinguere (e si vuole da alcune frange residuali) il primato della razza ariana, col precipuo scopo di alimentare l'odio razziale e giustificare ignobili persecuzioni.
Gli ebrei, a parte la caratteristica positiva di una propensione agli affari ed alle arti mercantili, non avevano distinzione somatica alcuna se non quella del segno, imposto da inique leggi, che li volevano per forza diversi dagli altri, anche quando non lo erano fisicamente.
A motivo di questa uguaglianza, gli ebrei disseminati nel mondo (salvo gli ebrei camiti etiopi, i mongoli del Daghestan o i trogloditi dell'isola tunisina di Djerba) sono distinguibili ed è quindi impossibile percepire oggettivamente testimonianza di una loro antica presenza nella città di Campli e nelle altre zone di loro stabile dimora.

Prescindendo da questa premessa, che aderisce ad una tesi scientifica da pochi disattesa, Campli non ha bisogno di una omologazione razziale per affermare la presenza degli ebrei nel proprio territorio.
Esistono prove documentali dei secoli XV e XVI che lo confermano.
Tuttavia la loro presenza si può far risalire al XIII secolo attraverso i cognomi di derivazione ebraica, come quello noto della Famiglia Maccabei e dei Sabadei. Ma di questi cognomi si parlerà in un successivo capitolo; basta qui ricordare che già prima del 1277 era presente un Giacomo Maccabei, come si desume da quel Giovanni di Giacomo Maccabei al quale Berardo, figlio di Ugone de Rocca ed Odemonde, figlio di Rainaldo de Rocca, donarono le porzioni del nobile patronato che avevano nella Chiesa di S.Lorenzo ad Cesenanum.

Le fonti documentali confermano, non solo che Campli è stata la sede operativa di ebrei prestatori (di quelli cioè che tenevano bancho), ma che era anche una città soggetta alla giurisdizione sulle giudecche del baiulo generale e giudice ordinario o iudice universale. Giurisdizione esercitata sia ricevendo reclami di ogni genere o direttamente dagli interessati, o indirettamente pel tramite del re, sia dando pareri ed ordini, sia nominando suoi sostituti... (14)
Da un ricerca fatta presso I'Archivio di Stato di Napoli sui fondi della Sommaria Partium, limitatamente all'ultimo periodo del XV secolo ed al primo del XVI, sono state rinvenute missive ed ordinanze, che testimoniano come Campli avesse avuto pari attenzioni di Teramo e Lanciano nei rapporti tra Regia Camera di Napoli, Università (15) ed ebrei delle comunità o Giudecche.
Seguendo un ordine cronologico, i primi documenti rinvenuti riguardano dissidi tra Prestatori, ossia quei mercanti ricordati dal Camerlengo Ettore Ricci ai quali l'Università di Campli non poteva più ricorrere, trovandosi essi oramai a Lanciano. (16)
Gli altri, e numerosi, attengono ai rapporti tra il Regio fisco, ebrei ed Università costrette a pagare all'Erario somme non più adeguate al ridotto numero dei fuochi, a causa delle prammatiche di espuLsione delle famiglie ebraiche.
É una documentazione aderente al sistema tributario di quell'epoca, riferibile alle collette che le comunità giudaiche, attraverso i loro legali rappresentanti (Sindaci) dovevano pagare alla Corte, in nome e per conto dei singoli ebrei divenendone responsabili solidali.
Una responsabilità che coinvolgeva, non come soggetti passivi, anche le Università, che dovevano provvedere ad apprezzi particolari delle proprietà immobiliari degli ebrei, nel contesto degli apprezzi generali. Apprezzi necessari per la formazione del carico complessivo fiscale del Comune, costituito appunto dal numero totale di fuochi censiti. E ciò nel senso che, se le Giudecche o comunità ebraiche dovevano rispondere in solido dei singoli ebrei, pagando esse medesime la quota fissa rapportata al numero dei loro fuochi, le Università, rispondendo dell'intero carico, si trovavano spesso in credito per le quote fisse già versate ai Tesorieri. Versamenti eseguiti sulla base delle rate rapportate al numero dei fuochi dell'apprezzo generale nel quale era compreso quello particolare. Un credito derivante dal fatto che i Tesorieri, benché sollecitati, non aggiornavano i Cedulari allorché si verificavano diminuzioni di fuochi per le frequenti espulsioni degli ebrei.
Tanto è rilevabile dalla lettura delle ordinanze e lettere rinvenute, che testimoniano, con la presenza di una Comunità ebraica (o Giudecca), i vincoli della Università di Campli verso il Regio fisco. Ordinanze spesso edulcorate da provvedimenti e segni di attenzioni particolari nei confronti dei camplesi da parte delle Serenissime Sovrane.
Sembra interessante, prima di passare ai singoli documenti, riportare una ordinanza delle Regia Camera del 12 ottobre 1489, diretta a Salomone ebreo... Sindico de la Judeca di Apruzo su istanza dell'ebreo aquilano Rabi Sabatuso, già ricordato fra i principali prestatori con una concessione generale per gli Abruzzi.
Il Sabatuso faceva presente che, avendo tenuto bancho in dicta città... per lo quale have pagato la rata [d'imposta che] li è toccata ed essendo ridotto in povertà perché non esercitava più l'attività di prestatore (perché havi levato dicto bancho), lo si voleva costringere a pagare le medesime tasse che pagava prima.
A prescindere dalla giusta richiesta di detassazione, il documento testimonia che la Regia Camera si rivolgeva al Sindico (17) della Giudecca, perché assumesse informazione sulla veridicità dell'esposto e, quale riscotitore di collette, non facesse pagare al Sabatuso la rata, provvedendo in pari tempo a toglierlo dai ruoli.
Ovviamente tutto ciò affinché questa Camera... possa provvedere ad quanto serrà de justitia.
Un'amministrazione, nei rapporti con i contribuenti ebrei, abbastanza semplificata, che chiamava a rispondere solo il Sindaco di ogni Comunità, escludendo gli altri componenti.

DEI PRESTATORI - Una prima ordinanza della Sommaria Partium rivela come, già nel 1489, vi era stato un ricorso alla Regia Camera da parte di Mastro Vitale iudio (giudeo) de questa città de Teramo teso alla regolazione di un cuncto dello bancho de Teramo con uno [di] Manuele di Daniele de Camplo, secundo appare per uno istrumento facto per mano de mastro Ioanne de Camplo. In buona sostanza si tratterebbe di un conto tra un banco di Teramo ed un banco di Campli per il pagamento di certe indennità e che, a parere delle parti, si protraeva da lungo tempo per l'inerzia dei due giudei ascolani nominati con atto per mano di mastro Andrea de Erariis de Villante, senza fissazione dei termini conclusivi.
La Camera, cui il ricorrente si era rivolto, disponeva che, trascorso un mese senza che habiano dichiarati dicti cunti, si procedesse alla sostituzione dei due iudei non rignicoli (perche di Ascoli) con altri due iudei de quessa provincia de Apruzo. (18)
Interessante questo documento, sia per il contenuto rivelatore della esistenza di un banco di prestiti e sia perché si collega ad un successivo del 1493, nel quale appare ancora il nome di... manuele de Camplo, per motivi di successione ereditaria per la definizione contabile di una compagnia di prestatori.
In esso, la Sommaria Partium veniva chiamata a dirimere una controversia tra gli eredi di un manuele de camplo ebreo e David de Israel de santo Severino habitaor de quessa terra de teramo ebreo per la definizione e chiusura dei conti di una compagnia ...debancho. (19) Una storia dai risvolti penali poiché l'ebreo David si trovava ristretto, per tale motivo, nelle carceri di Teramo ad istanza dei nipoti ed eredi di Manuele, deceduto nel frattempo. Detenzione che determinò un sollecito della Regia Camera a firma di Giulio de Scorciatis, iudice universale, affinché il detenuto venisse posto in libertà. È lo stesso Manuele che figura nell'istanza di Mastro Vitale, del 1489, con il nome di Manuele di Daniele de Camplo? Forse sì, anche se i frequenti casi di omonimia fra gli ebrei lasciano qualche dubbio. Potrebbe trattarsi di altra persona, pure dedita al prestito e forse anche autorizzata a tener bancho in Campli.
Il banchiere teramano rimase ancora per qualche tempo in prigione, almeno fino al 27 febbraio del 1494, allorché, con una nota diretta al Capitano di Teramo, la Regia Camera, sempre a firma di Iulius de Scorciatis locumtenens e F. Coronatus pro magistro actorum (20), su istanza del diretto interessato David de Israel, invitava a liberarlo, dietro pagamento di una cauzione, dopo l'assunzione di opportune informazioni.
Altri ebrei camplesi ottennero le stesse attenzioni da parte della Regia Camera. Essi trovavano ristretti nelle carceri di Civitella del Tronto, non per motivi ...di conti bancari, ma verosimilmente per subdoli motivi persecutori. Chiara dimostrazione di quell'alternanza di persecuzioni e privilegi tipica di quel periodo.
Difatti con lettera del 22 ottobre 1494, la Camera invitava il Capitano di Civitella a liberare, sempre dietro cauzione, gli ebrei di Campli Daniele, Vittasio e Mathase dopo aver esaminato attentamente il contenuto della istanza presentata dai medesimi. Perché, ammonisce la lettera, non deviti ignorare dicti ebrei et li altri del regno per virtù detti privilegi lloro per la Maiestà del Signor Re concessi esserno submissi ala iurisdiccione de questa Camera... (21)
Interessante questo richiamo alla giurisdizione de questa Camera, nel senso che il luogotenente Giulio de Scorciatis rivendica la propria su dicti ebrei, a dimostrazione che gli ebrei di Campli, o meglio la Giudecca di Campli, non poteva subire provvedimenti in giurisdizione ordinaria e ciò in relazione ai privilegi loro concessi per la Maiestà del Signor Re. (22)
Quella citata è una documentazione preziosa, poiché conferma l'esistenza di uno o più banchi di prestito in Campli. Esistenza del resto coerente con la presenza di mercanti, che favoriva l'accumulo di capitali destinati usualmente, oltre che al commercio, anche alle attività del prestito.
È vero che non tutti i mercanti erano ebrei, ma è anche vero che alcuni di loro erano prestatori.
È noto che la Chiesa, non consentendo ai cristiani di praticare [il prestito] ...a interesse, chiudeva un occhio nell'esercizio dell'usura da parte degli ebrei. Anche le autorità civili - Comuni e Signorie - dovevano escogitare un modus vivendi adottando un ragionevole compromesso che consentisse l'apertura di crediti, sia al consumo sia ai mercanti e alle pubbliche istituzioni senza per questo incorrere nella scomunica. (23)
Ma già alcuni ordini religiosi, superando i veti della Chiesa ed anzi da questa favoriti per venire incontro ai bisogni dei poveri, attraverso un'azione calmieratrice dei tassi, avevano iniziato a porsi in concorrenza con gli ebrei e non.
Fra i più attivi contro l'usura, in quella che si trasformò presto in una vera e propria crociata antiebraica, furono Bernardino da Siena (1380-1444), Antonio da Firenze, Giovanni da Capestrano (1386-1456), e più tardi Bernardino da Feltre (1439-1494) , tutti santificati, meno quest'ultimo assurto alla beatificazione.
Questa iperattività degli ordini monastici favorì l'istituzione dei Monti di Pietà con funzioni assistenziali. Fra questi, quello che ebbe maggior rilievo nella Provincia di Teramo, fu il Monte di Pietà di Campli (24) che, pare, fosse istituito nel 1581 come Monte Frumentario
Questo però non ridusse l'azione persecutoria da parte dei Frati Osservanti, che presero sempre più il sopravvento.
Fu sicuramente l'effetto terminale di questa feroce campagna contro di loro a consigliare l' esodo di molti mercanti-ebrei da Campli verso zone più tranquille e commercialmente più interessanti.
Esodo presumibilmente iniziato ancor prima della citata prammatica di espulsione del 1510.
Giovanni da Capestrano, ricordato come il grande inquisitore, nel 1449, pochi anni prima della sua morte, si trovava a Campli ove si scagliava con veemenza, come era suo costume, predicando contro gli usurai.
Da Campli scrisse due lettere al Papa, avendo già curato nel 1448, quale Vicario provinciale, quattro nuove fondazioni per gli osservanti abruzzesi fra cui quella camplese. (25)
Una presenza ed un'azione che avevano predisposto gli animi dei fedeli più ricchi alla istituzione, in Campli, del Monte di Pietà, allo scopo di contemperare i tassi d'interesse praticati ed indebolire l'attività del prestatore usuale.
Una istituzione che avrebbe, di fatto, vanificato la loro permanenza a Campli e creato un banco sostitutivo alle esigenze d'impronto del Comune, ogni qualvolta aveva la disgrazia di ospitare compagnie di soldati di passaggio. Come avvenne nel 1580, ad esodo già da molto tempo concluso, allorché quella Università fu costretta a far fronte alla somministrazione di 300 ducati, che dovette prendere a grossa usura, del perché i suoi mercanti erano in Lanciano. Ed ancora 800 ducati furono reperiti nello stesso modo, in seguito all'assegnazione permanente a Campli di una delle dieci compagnie di Cavalleggeri sopravvenute dalla Lombardia.
In quell'occasione, il Municipio fu costretto a fronteggiare le spese per l'approvvigionamento delle loro vettovaglie, imponendo tasse straordinarie a carico di tutti i cittadini (come si vede nulla di nuovo sotto il sole).
Tanto consumo, annota P. Palma, e la scarsa raccolta del 1581, produssero carestia sicché Campli, per la panatica prese i tomoli 500 dal ricco monte di pietà, ratizzò i proprietari, comprò grani dal duca da Atri e da altri. (26)
Questa necessità di ricorso all'indebitamento ed alla tassazione straordinaria, costituisce prova di quanto utile fosse la presenza dei mercanti-ebrei in Campli e come, la mancanza di liquidità, pesasse sull' economia camplese.
Sicuramente alcuni di loro, lasciando il territorio, acquisirono per cognome il toponimo Di Campli.

LE TASSE - L'altro gruppo di documenti riguarda i rapporti tributari tra gli ebrei, la Regia Camera e l'Università.
Come è stato accennato, gli ebrei subivano un particolare trattamento fiscale nel senso che la ripartizione delle imposte era fatta in base all'apprezzo o catasto dei beni da loro posseduti. Questo, per il vero, rientrava nelle norme di carattere generale di tassazione, secondo lo ius focularium et salis o casalinaggio, ma l'apprezzo, per i beni posseduti dagli ebrei, aveva una procedura particolare e veniva eseguita nelle varie provincie ...a seconda delle mutazioni che in riguardo (a questi ultimi) e alloro numero avveniva in questa o quella provincia, stante la instabilità delle loro presenze. Tale procedura riteneva responsabili le giudecche o le comunità, nel senso che esse erano obbligate in solido al pagamento delle tasse dovute dagli ebrei della provincia. (27)
Per sottrarsi all'apprezzo, alcune comunità convenivano col regio fisco di essere tassate con una somma fissa annua, rapportata al numero dei fuochi.
L'Università di Campli a quanto pare, venne a trovarsi in forte credito verso il Tesoriere provinciale che continuava imperterrito a pretendere il Regio tributo sulla base del vecchio numero di fuochi, nonostante la tempestiva richiesta di riduzione, conseguente la prammatica di espulsione degli ebrei pubblicata il 23 novembre 1510.
É bene ricordare che, dopo la morte di Ferdinando I, gli ebrei, che nel 1492 erano stati espulsi dalla Spagna, vennero ad ingrossare il numero di quelli che nel Regno già godevano di notevoli benefici. Fu un periodo di breve durata poiché, nel 1495, per incitamento di chi bramava la loro rovina, si scatenarono tumulti popolari culminati nei saccheggi, eseguiti con insolita ed inaudita violenza per l'ansia dei numerosissimi debitori di distruggere le prove dei loro debiti. Dopo quel periodo di relativa calma ed allorché l'Inquisizione spagnola cominciò a funzionare, ...sul principio del 1510, un tumulto venne a dimostrare che non volevansi a nessun costo innovazioni contro i privilegi largiti alla città e al regno. Ciò fecero i napoletani opponendosi, in contro tendenza con i precedenti moti, alle pubblicazioni delle prammatiche di espulsione del 24 febbraio e 23 novembre 1510, con la quale ultima venivano accordati agli ebrei quattro mesi di tempo per ...alienare i beni e andar via con ogni avere eccettuati l'oro e l'argento.
L'opera spiegata dalla cittadinanza in loro difesa, sortì l'effetto di un ulteriore provvedimento che accordava ...il permesso a duecento famiglie di restare nel regno, purché pagassero l'annuo tributo di tremila ducati (28).
In questo clima vivevano gli ebrei di Campli ed è facile comprendere come essi, obbedendo alla prammatica di espulsione, prendessero le opportune contromisure. Difatti, molti di loro, per sottrarsi a nuovi procedimenti, giudicarono conveniente convertirsi alla fede cristiana ed inserirsi fra i cristiani novelli.
Una conversione che, come si vedrà, non li salvò dalla espulsione. Con atto della Sommaria Partium del 23 dicembre 1512 (29), firmata dal luogotenente "iudice universale" Hieronimus de Francesco, succeduto nella giurisdizione sugli ebrei a Giulio de Scorciatis, la Regia Camera della Sommaria, accoglieva l'istanza di riduzione fiscale e intimava al Tesoriere provinciale di provvedere alla riduzione del numero dei fuochi di Campli, causata della partenza degli ebrei costretti a lasciare il regno.
Interessante questa ordinanza divisa in due distinti atti, il primo datato XXIII Decembris 1512 ed il secondo XII Iannuari 1513. Interessante poiché Campli viene indicata come ...[la città] de la Serenissima Signora Regina, perpetuando il riconoscimento di terra reginale, conferito con diploma del 17 giugno 1422 dalla Regina Giovanna II.
Nella prima parte, richiamando la precedente ordinanza del 23 luglio 1511, con la quale su istanza della Università di Campli - che si diceva ancora obbligata a sopportare il peso ed i gravami con suo grave danno - si disponeva che si ponesse rimedio opportuno onde non farle pagare per quei fuochi non più esistenti, ma contenere il pagamento nei limiti dei 607 accertati.
Dure le parole indirizzate al Magnifico The[saura]ro  con il richiamo all'osservanza della precedente missiva allorché, premettendo che quella Camera aveva emanato il bando di espulsione ...dei li Iudei p[er] ordine de la Capt[olica] M[aes]ta (30) ,e che ...da epsa Uni[versità] se partiro tucti li judei ch[e] in epsa se trovarno et havendone da fare in solutione de li pagam[en]ti in poter vostro como p[er]cettore de la ditta Regina... aggiungeva: ...non avete inteso le cose a voi ordinate per iscritto (31) di dedurre i fuochi dei giudei allontanatisi.
Appare in questa lettera di estrema evidenza quanto segnalato dal Palma e cioè :...quantunque da Teramo e da Campli Giovanna riscuotesse gli onori sovrani, pure nei pubblici atti non il regnante di lei, ma quello di Ferdinando soleva segnarsi. Notar Berardino Jotto di Teramo, stipulando ai 24 Novembre 1511, un istrumento che è presso di me, segnò l'anno nono di Ferdinando, per Giovanna Regina di Castiglia, di lui amata e cara figlia. Ov'è da rimarcare che sebbene il nostro Regno venisse riputato dipendente della corona d'Aragona, pur non avendo il Re Cattolico avuto prole dalla seconda sua moglie, stimava espediente assuefare i popoli all'obbedienza verso la figlia e verso il nipote, nelle mani dei quali si sarebbero ben presto riuniti i vasti domini così di Castiglia che di Aragona. (32)
Non sembra il caso addentrarsi nella complessità dinastica del Regno di Napoli; basta ricordare che la figlia di Ferdinando il Cattolico (III Re di Napoli e II della dinastia d'Aragona) era Giovanna (la quarta regina con tale nome), che condivise gli onori del Regno con l'altra Regina pure di nome Giovanna (la terza) , ricordata come Giovanna la Pazza, sorella del Re Cattolico.
Memorabili i festeggiamenti tributati a Teramo nel 1514 alle due vedove Regine, in occasione della loro visita agli Stati di Apruzzo durante la quale, sorprendentemente, venne trascurata la pur devota Campli.
Nella successiva parte dell'ordinanza datata 12 gennaio 1513, appaiono finalmente i nomi degli ebrei espulsi da Campli. (33)
Il Baiulo generale Hieronimus de Francesco, Locumtenens, con la sottoscrizione di Paulus Pisanellus, Rationalis e Iacobus Rapario quale Magistro actorum (Mastro d'atti) elenca i seguenti sette ebrei allontanati, con le famiglie da Campli a seguito della Prammatica di espulsione e precisamente :
Angelo Hebreo n.24, Manuel n.69, Moscia n.127; Daniele n.120, Ammot n.142, Salamon n.172, Sabato n.218.(34)
Nell'ordinanza si richiama l'esposto della Università di Campli, che lamenta come ...vui se intende exigere... p[er] f[och]i 614 senza tener conto dei ...dicti fochi VII de ]udei deducti da ditta Università ut supra perché dicta per lo passato se ei axapta p[er] la quondam Serenissima Signora Regina. Degli ebrei è riportato solo il nome, segno evidente che, de jure, risultavano ancora di religione ebraica visto che ...i cristiani novelli, i così detti marrani, furono invece risparmiati. Presto però anch'essi vennero costretti ad abbandonare i loro paesi poiché ...tra la fine del 1514 e il gennaio del 1515, Sua Maestà Cattolica ne ordinò l'espulsione, disponendo fra I'altro che la loro partenza fosse favorita e cioè che a tutti fossero restituiti i loro averi, affinché ne disponessero ...ad loro voluntà.
È probabile, annota Ferorelli, che appunto nel maggio del 1515 partissero gli ultimi. I vigili custodi dell'integrità del cattolicesimo potevano, alla fine, ritenersi liberati dall'incubo di questi convertiti che giunti quasi tutti dalla Spagna, solevano professare segretamente le pratiche del giudaismo.(35)
La richiesta di sgravio, se così può definirsi, era stata preceduta da un esposto al Tesoriere provinciale da parte della università et homini della città de Campli, pervenuto alla Regia Camera con il quale venivano richiesti opportuni provvedimenti a causa della riduzione dei fuochi determinata dalla già menzionata prammatica di espulsione del Chatolico Re nostro.
Con la citata nota si chiedeva, in buona sostanza, apparendo giusta tale domanda, di assumere informazioni sulla rispondenza al vero, foco per foco, della partenza da dicta terra de Campli dei giudei. Ed a dimostrazione della severità della richiesta, il baiulo De Francisco ordinava che la dicta infonnacione per vui ut supra presa clausa (chiusa) et sigillata ut decet (come si conviene) nce manderite in questa Camera ad tale vista et reconosciuta se possa providere ad quanto sia de iusticia et conciarete (aggiusterete) lo cedulario (il Cedolario). Identiche note, di preparazione alle procedure di sgravio, erano state inviate alla Universitatis Lanciani, in data 30 luglio 1511 ed alla Universitatis Therami, in data 24 marzo 1512. (36)
Per completezza di trattazione giova qui riportare altri nomi di ebrei camplesi desunti da due documenti e precisamente tale Gabriele de Villante (Gabrielis Villante hebreo) e Manuele de mastro Guglielmo habitatore in Campli (Manuele magistri Guglielmi hebreo) .Il primo indirizzato al Capitaneo di Campli (37) informandolo del contenuto di una istanza del Villante con invito ad assumere informazioni ...in manera tale che non sia indebitamente gravato in cosa alcuna ne habbia causa de iusta querela. Non è precisato il contenuto dell'esposto anche se appare potersi escludere l' oggetto tributario della petizione come chiaramente si evince dal successivo documento.
Il secondo, indirizzato a Notaro Fabricio (38) riguarda un esposto dell'ebreo Manuele di Mastro Guglielmo che querela ...como per vui overo vostri substituti... lo si voglia costringere a pagare una quota e una quantità maggiore di quella che gli toccherebbe pagare, a causa delle terze che pagano i giudei ogni anno alla Regia Corte. La Camera precisa ed ordina, fra l'altro, ...no lo debiate costregnere ne fare costregnere ad pagare altri quali non li toccano, ma solumquella che li compete secundo che sta in appreczo. Ed è sintomatica la chiusura con l'ordine che, procedendo in tal modo, ...li pagamenti fiscali per li judei de questa provintia de Apruczo debiti ala Regia Corte non se vengano in aliquo (in alcun modo) ad diminuire ne retardare.
Vale a dire che, anche regolando la partita non dovuta dall'ebreo Manuele Guglielmo, il debito generale verso la Regia Corte non doveva subire decurtazioni né ritardi.
 

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