LE PROCESSURE ANIMALESCHE

Le storielle delle tre Città, inducono ad alcune considerazioni. Si prendano ad esempio quelle camplesi. Nel caso della cavalletta posatasi sulla spalla di una delle guardie, l'aspetto ridicolo del racconto non è rappresentato dal fatto che qualcuno spari ad un uomo per colpire un insetto, ma dall'affermazione appagata della guardia: "uno dei nostri ed uno dei loro". Un finale umoristico, che muove al riso, come nel racconto dell'asino "condannato" ad essere gonfiato per insufflazione dal posteriore, con il Sindaco che ordina di girare "la cannella" perchè lui, per distinzione e dignità di carica non avrebbe mai messo la bocca ove l'avevano posta gli altri. Ed altrettanto umoristico quello dell'asino tirato per il col lo a mangiare l'erba sulla torre: "...è contento, gli piace". E' una particolarità che distingue le storie burlesche di Campli da quelle, pur simili, di Schilda o Cuneo ed evidenzia quel senso dell'umorismo di cui i camplesi sono dotati.
A parte questa annotazione, tutte le storielle, hanno in comune animali sacrificati a quella logica consuetudinaria che considerava le bestie condannabili al pari degli uomini. Trattasi di inserimenti, nella ideazione burlesca, di antiche costumanze giuridiche medievali che datano, con quasi assoluta certezza, il divulgarsi delle storielle; un periodo che aveva vissuto non solo i processi inquisitori a danno di uomini accusati di eresia, ma anche quelli dei processi, realmente istruiti e dibattuti, contro insetti nocivi e animali devastatori.
La cavalletta "giustiziata" nella finzione burlesca di Campli, gli asini "impiccati" nella finzione burlesca di Cuneo o di Campli, ovvero la mucca in quella di Schilda, rappresentano un inserimento inconscio di antiche "processure" nell'immmaginario fantastico popolare. Un richiamo di "esecuzioni" e di pubblici processi, forse anche vissuti, contro animali ritenuti capaci di delinquere al pari degli uomini secondo conconcezioni giuridiche di quei tempi che voleva punibile tanto l'uomo quanto la bestia. Ruggero Bonghi, in una lettera del 1892 in prefazione al libro Bestie delinquenti di Carlo d'Addosio (42), annotava fra l'altro che, quelle procedure penali e civili che apparivano così bizzarre e "degne di riso" servivano, forse, al medioevo per riderci sopra per quella forma di ironia che esso "introduceva in tutte le istituzioni, cerimonie serie e burlesche ....che rendevan la vita....assai meno tetra ed uggiosa".
Di tal guisa "le cavallette" devastatrici. che sciamavano in alcuni territori portando danni e carestia, venivano combattute con...mezzi "istituzionali". Prima si ricorreva alla Chiesa ed i Vescovi, sollecitati dai fedeli, lanciavano contro gli intrusi la maledizione divina e quindi pronunciavano la scomunica con "brevi" lette ad alta voce nelle località infestate. Poi si ricorreva al processo civile con "ordinanze di sfratto" emesse dai Sindaci e fatte notificare "oralmente" da pubblici banditori e quindi per iscritto, da messi giudiziari, mediante collocazione del documento su qualche frasca dei campi invasi dai nocivi insetti. E perché non immaginare, per riderci sopra, una condanna ancor più esemplare quale poteva essere quell'archibugiata fatta sparare, dalla fantasia umoristica camplese, alla cavalletta, specie emblematica di ricorrenti carestie? Pure l'asino o la mucca impiccati, o l'asino condannato ad essere "insufflato" hanno analoghi riscontri processuali, poichè "...alle barbare torture dei processi umani, il medio evo volle accoppiare il ridicolo di quelli animaleschi" (43).
Anche l'Abruzzo, come del resto gli altri paesi, non fu immune da queste usanze. A Barrea, Pacentro, Alfedena, S.Valentino, l'Aquila sono ricordate in bolle e documenti le scomuniche pronunciate contro le cavallette e i bruchi. I procedimenti avevano tutti i crismi della legalità, ivi compreso quello del rispetto dei termini di preavviso "....affinché‚ i bruchi non avessero a rivendicare ragione alcuna di non conoscenza" (44). Soprattutto nei processi penali, nulla veniva tralasciato per assicurare il diritto alla difesa dell'animale che, ove accusato di reato penalmente perseguibile, veniva imprigionato e condotto al pubblico processo. Qui un giudice curava l'accusa ed un avvocato, nominato d'ufficio, si incaricava della difesa.
Conclamata la colpevolezza, la condanna veniva eseguita con buona pace dei moralisti: sicché "...gli asini, i porci, le capre, i galli stregoni, sacrileghi, prevaricatori, non andarono esenti dalla scure e dal capestro " (45).


Precedente Successiva Indice