GLI EBREI A CAMPLI |
La presenza degli ebrei
a Campli (come del resto in tutti paesi della Diaspora) non è testimoniata
da una discendenza caratteristica razziale non rappresentando, quella ebraica,
una razza. Se esistesse, in senso antropologico, sarebbe facile una dimostrazione
somatica come, ad esempio, nel caso della razza nera.
In verità l'ebreo
non appartiene ad una razza né esiste, nell'ambito della
famiglia semitica, una distinzione razziale, ovvero di appartenenza a gruppi
dotati di caratteristiche connotative proprie.
Soltanto il pregiudizio
di un'antica emarginazione ha fornito un' idea distorta ed un distorto
condizionamento del pensiero. Di razza si è parlato e si continua
a parlare attraverso forzature culturali ed ideologiche, accentuatesi nel
periodo più acceso dell'antisemitismo, allorché si volle
distinguere (e si vuole da alcune frange residuali) il primato della razza
ariana, col precipuo scopo di alimentare l'odio razziale e giustificare
ignobili persecuzioni.
Gli ebrei, a parte la
caratteristica positiva di una propensione agli affari ed alle arti mercantili,
non avevano distinzione somatica alcuna se non quella del segno,
imposto da inique leggi, che li volevano per forza diversi dagli
altri, anche quando non lo erano fisicamente.
A motivo di questa uguaglianza,
gli ebrei disseminati nel mondo (salvo gli ebrei camiti etiopi, i mongoli
del Daghestan o i trogloditi dell'isola tunisina di Djerba) sono distinguibili
ed è quindi impossibile percepire oggettivamente testimonianza di
una loro antica presenza nella città di Campli e nelle altre zone
di loro stabile dimora.
Prescindendo da questa
premessa, che aderisce ad una tesi scientifica da pochi disattesa, Campli
non ha bisogno di una omologazione razziale per affermare la presenza degli
ebrei nel proprio territorio.
Esistono prove documentali
dei secoli XV e XVI che lo confermano.
Tuttavia la loro presenza
si può far risalire al XIII secolo attraverso i cognomi di derivazione
ebraica, come quello noto della Famiglia Maccabei e dei Sabadei. Ma di
questi cognomi si parlerà in un successivo capitolo; basta qui ricordare
che già prima del 1277 era presente un Giacomo Maccabei, come si
desume da quel Giovanni di Giacomo Maccabei al quale Berardo, figlio di
Ugone de Rocca ed Odemonde, figlio di Rainaldo de Rocca, donarono
le porzioni del nobile patronato che avevano nella Chiesa di S.Lorenzo
ad Cesenanum.
Le fonti documentali
confermano, non solo che Campli è stata la sede operativa di ebrei
prestatori (di quelli cioè che tenevano bancho), ma che
era anche una città soggetta alla giurisdizione sulle giudecche
del baiulo generale e giudice ordinario o iudice universale.
Giurisdizione esercitata sia ricevendo reclami di ogni genere o direttamente
dagli interessati, o indirettamente pel tramite del re, sia dando pareri
ed ordini, sia nominando suoi sostituti... (14)
Da un ricerca fatta
presso I'Archivio di Stato di Napoli sui fondi della Sommaria Partium,
limitatamente all'ultimo periodo del XV secolo ed al primo del XVI, sono
state rinvenute missive ed ordinanze, che testimoniano come Campli avesse
avuto pari attenzioni di Teramo e Lanciano nei rapporti tra Regia Camera
di Napoli, Università (15)
ed ebrei delle comunità o Giudecche.
Seguendo un ordine cronologico,
i primi documenti rinvenuti riguardano dissidi tra Prestatori, ossia
quei mercanti ricordati dal Camerlengo Ettore Ricci ai quali l'Università
di Campli non poteva più ricorrere, trovandosi essi oramai a Lanciano.
(16)
Gli altri, e numerosi,
attengono ai rapporti tra il Regio fisco, ebrei ed Università costrette
a pagare all'Erario somme non più adeguate al ridotto numero dei
fuochi,
a causa delle prammatiche di espuLsione delle famiglie ebraiche.
É una documentazione
aderente al sistema tributario di quell'epoca, riferibile alle collette
che le comunità giudaiche, attraverso i loro legali rappresentanti
(Sindaci) dovevano pagare alla Corte, in nome e per conto dei singoli ebrei
divenendone responsabili solidali.
Una responsabilità
che coinvolgeva, non come soggetti passivi, anche le Università,
che dovevano provvedere ad apprezzi particolari delle proprietà
immobiliari degli ebrei, nel contesto degli apprezzi generali. Apprezzi
necessari per la formazione del carico complessivo fiscale del Comune,
costituito appunto dal numero totale di fuochi censiti. E ciò
nel senso che, se le Giudecche o comunità ebraiche dovevano rispondere
in solido dei singoli ebrei, pagando esse medesime la quota fissa rapportata
al numero dei loro fuochi, le Università, rispondendo dell'intero
carico, si trovavano spesso in credito per le quote fisse già versate
ai Tesorieri. Versamenti eseguiti sulla base delle rate rapportate al numero
dei fuochi dell'apprezzo generale nel quale era compreso quello
particolare.
Un credito derivante dal fatto che i Tesorieri, benché sollecitati,
non aggiornavano i Cedulari allorché si verificavano diminuzioni
di fuochi per le frequenti espulsioni degli ebrei.
Tanto è rilevabile
dalla lettura delle ordinanze e lettere rinvenute, che testimoniano, con
la presenza di una Comunità ebraica (o Giudecca), i vincoli della
Università di Campli verso il Regio fisco. Ordinanze spesso edulcorate
da provvedimenti e segni di attenzioni particolari nei confronti dei camplesi
da parte delle Serenissime Sovrane.
Sembra interessante,
prima di passare ai singoli documenti, riportare una ordinanza delle Regia
Camera del 12 ottobre 1489, diretta a Salomone ebreo... Sindico de la
Judeca di Apruzo su istanza dell'ebreo aquilano Rabi Sabatuso, già
ricordato fra i principali prestatori con una concessione generale
per gli Abruzzi.
Il Sabatuso faceva presente
che, avendo tenuto bancho in dicta città... per lo quale have
pagato la rata [d'imposta che] li è toccata ed essendo
ridotto in povertà perché non esercitava più l'attività
di prestatore (perché havi levato dicto bancho), lo si voleva
costringere a pagare le medesime tasse che pagava prima.
A prescindere dalla
giusta richiesta di detassazione, il documento testimonia che la Regia
Camera si rivolgeva al Sindico (17)
della Giudecca, perché assumesse informazione sulla veridicità
dell'esposto e, quale riscotitore di collette, non facesse pagare
al Sabatuso la rata, provvedendo in pari tempo a toglierlo dai ruoli.
Ovviamente tutto ciò
affinché questa Camera... possa provvedere ad quanto serrà
de justitia.
Un'amministrazione,
nei rapporti con i contribuenti ebrei, abbastanza semplificata, che chiamava
a rispondere solo il Sindaco di ogni Comunità, escludendo gli altri
componenti.
DEI PRESTATORI - Una
prima ordinanza della Sommaria Partium rivela come, già nel 1489,
vi era stato un ricorso alla Regia Camera da parte di Mastro Vitale
iudio (giudeo) de questa città de Teramo teso alla regolazione
di un cuncto dello bancho de Teramo con uno [di] Manuele di Daniele
de Camplo, secundo appare per uno istrumento facto per mano de mastro Ioanne
de Camplo. In buona sostanza si tratterebbe di un conto tra un banco
di Teramo ed un banco di Campli per il pagamento di certe indennità
e che, a parere delle parti, si protraeva da lungo tempo per l'inerzia
dei due giudei ascolani nominati con atto per mano di mastro Andrea
de Erariis de Villante, senza fissazione dei termini conclusivi.
La Camera, cui il ricorrente
si era rivolto, disponeva che, trascorso un mese senza che habiano dichiarati
dicti cunti, si procedesse alla sostituzione dei due iudei non
rignicoli
(perche di Ascoli) con altri due iudei de quessa provincia de Apruzo.
(18)
Interessante questo
documento, sia per il contenuto rivelatore della esistenza di un banco
di prestiti e sia perché si collega ad un successivo del 1493, nel
quale appare ancora il nome di... manuele de Camplo, per motivi
di successione ereditaria per la definizione contabile di una compagnia
di prestatori.
In esso, la Sommaria
Partium veniva chiamata a dirimere una controversia tra gli eredi di un
manuele
de camplo ebreo e David de Israel de santo Severino habitaor de
quessa terra de teramo ebreo per la definizione e chiusura dei conti
di una compagnia ...debancho. (19)
Una storia dai risvolti penali poiché l'ebreo David si trovava ristretto,
per tale motivo, nelle carceri di Teramo ad istanza dei nipoti ed eredi
di Manuele, deceduto nel frattempo. Detenzione che determinò un
sollecito della Regia Camera a firma di Giulio de Scorciatis, iudice
universale, affinché il detenuto venisse posto in libertà.
È lo stesso Manuele che figura nell'istanza di Mastro Vitale, del
1489, con il nome di Manuele di Daniele de Camplo? Forse sì,
anche se i frequenti casi di omonimia fra gli ebrei lasciano qualche dubbio.
Potrebbe trattarsi di altra persona, pure dedita al prestito e forse
anche autorizzata a tener bancho in Campli.
Il banchiere teramano
rimase ancora per qualche tempo in prigione, almeno fino al 27 febbraio
del 1494, allorché, con una nota diretta al Capitano di Teramo,
la Regia Camera, sempre a firma di Iulius de Scorciatis locumtenens
e F. Coronatus pro magistro actorum (20),
su istanza del diretto interessato David de Israel, invitava a liberarlo,
dietro pagamento di una cauzione, dopo l'assunzione di opportune informazioni.
Altri ebrei camplesi
ottennero le stesse attenzioni da parte della Regia Camera. Essi
trovavano ristretti nelle carceri di Civitella del Tronto, non per motivi
...di conti bancari, ma verosimilmente per subdoli motivi persecutori.
Chiara dimostrazione di quell'alternanza di persecuzioni e privilegi tipica
di quel periodo.
Difatti con lettera
del 22 ottobre 1494, la Camera invitava il Capitano di Civitella a liberare,
sempre dietro cauzione, gli ebrei di Campli Daniele, Vittasio e
Mathase dopo aver esaminato attentamente il contenuto della istanza presentata
dai medesimi. Perché, ammonisce la lettera, non deviti
ignorare dicti ebrei et li altri del regno per virtù detti privilegi
lloro per la Maiestà del Signor Re concessi esserno submissi ala
iurisdiccione de questa Camera... (21)
Interessante questo
richiamo alla giurisdizione de questa Camera, nel senso che il luogotenente
Giulio de Scorciatis rivendica la propria su dicti ebrei, a dimostrazione
che gli ebrei di Campli, o meglio la Giudecca di Campli, non poteva
subire provvedimenti in giurisdizione ordinaria e ciò in relazione
ai privilegi loro concessi per la Maiestà del Signor Re. (22)
Quella citata è
una documentazione preziosa, poiché conferma l'esistenza di uno
o più
banchi di prestito in Campli. Esistenza del resto coerente
con la presenza di mercanti, che favoriva l'accumulo di capitali
destinati usualmente, oltre che al commercio, anche alle attività
del prestito.
È vero che non
tutti i mercanti erano ebrei, ma è anche vero che alcuni di loro
erano prestatori.
È noto che la
Chiesa,
non consentendo ai cristiani di praticare [il prestito]
...a interesse,
chiudeva un occhio nell'esercizio dell'usura da parte degli ebrei. Anche
le autorità civili - Comuni e Signorie - dovevano escogitare un
modus vivendi adottando un ragionevole compromesso che consentisse l'apertura
di crediti, sia al consumo sia ai mercanti e alle pubbliche istituzioni
senza per questo incorrere nella scomunica. (23)
Ma già alcuni
ordini religiosi, superando i veti della Chiesa ed anzi da questa favoriti
per venire incontro ai bisogni dei poveri, attraverso un'azione calmieratrice
dei tassi, avevano iniziato a porsi in concorrenza con gli ebrei e non.
Fra i più attivi
contro l'usura, in quella che si trasformò presto in una vera e
propria crociata antiebraica, furono Bernardino da Siena (1380-1444), Antonio
da Firenze, Giovanni da Capestrano (1386-1456), e più tardi Bernardino
da Feltre (1439-1494) , tutti santificati, meno quest'ultimo assurto alla
beatificazione.
Questa iperattività
degli ordini monastici favorì l'istituzione dei Monti di Pietà
con funzioni assistenziali. Fra questi, quello che ebbe maggior rilievo
nella Provincia di Teramo, fu il Monte di Pietà di Campli (24)
che, pare, fosse istituito nel 1581 come Monte Frumentario
Questo però non
ridusse l'azione persecutoria da parte dei Frati Osservanti, che
presero sempre più il sopravvento.
Fu sicuramente l'effetto
terminale di questa feroce campagna contro di loro a consigliare l' esodo
di molti mercanti-ebrei da Campli verso zone più tranquille e commercialmente
più interessanti.
Esodo presumibilmente
iniziato ancor prima della citata prammatica di espulsione del 1510.
Giovanni da Capestrano,
ricordato come il grande inquisitore, nel 1449, pochi anni prima della
sua morte, si trovava a Campli ove si scagliava con veemenza, come era
suo costume, predicando contro gli usurai.
Da Campli scrisse due
lettere al Papa, avendo già curato nel 1448, quale Vicario provinciale,
quattro nuove fondazioni per gli osservanti abruzzesi fra cui quella camplese.
(25)
Una presenza ed un'azione
che avevano predisposto gli animi dei fedeli più ricchi alla istituzione,
in Campli, del Monte di Pietà, allo scopo di contemperare i tassi
d'interesse praticati ed indebolire l'attività del prestatore usuale.
Una istituzione
che avrebbe, di fatto, vanificato la loro permanenza a Campli e creato
un banco sostitutivo alle esigenze d'impronto del Comune,
ogni qualvolta aveva la disgrazia di ospitare compagnie di soldati
di passaggio. Come avvenne nel 1580, ad esodo già da molto tempo
concluso, allorché quella Università fu costretta a far fronte
alla
somministrazione di 300 ducati, che dovette prendere a grossa
usura, del perché i suoi mercanti erano in Lanciano. Ed ancora
800 ducati furono reperiti nello stesso modo, in seguito all'assegnazione
permanente a Campli di una delle dieci compagnie di Cavalleggeri sopravvenute
dalla Lombardia.
In quell'occasione,
il Municipio fu costretto a fronteggiare le spese per l'approvvigionamento
delle loro vettovaglie, imponendo tasse straordinarie a carico di tutti
i cittadini (come si vede nulla di nuovo sotto il sole).
Tanto consumo,
annota P. Palma, e la scarsa raccolta del 1581, produssero carestia
sicché Campli, per la panatica prese i tomoli 500 dal ricco monte
di pietà, ratizzò i proprietari, comprò grani dal
duca da Atri e da altri. (26)
Questa necessità
di ricorso all'indebitamento ed alla tassazione straordinaria, costituisce
prova di quanto utile fosse la presenza dei mercanti-ebrei in Campli e
come, la mancanza di liquidità, pesasse sull' economia camplese.
Sicuramente alcuni di
loro, lasciando il territorio, acquisirono per cognome il toponimo Di
Campli.
LE TASSE - L'altro gruppo
di documenti riguarda i rapporti tributari tra gli ebrei, la Regia Camera
e l'Università.
Come è stato
accennato, gli ebrei subivano un particolare trattamento fiscale nel senso
che la ripartizione delle imposte era fatta in base all'apprezzo o catasto
dei beni da loro posseduti. Questo, per il vero, rientrava nelle norme
di carattere generale di tassazione, secondo lo ius focularium et salis
o casalinaggio, ma l'apprezzo, per i beni posseduti dagli ebrei,
aveva una procedura particolare e veniva eseguita nelle varie provincie
...a
seconda delle mutazioni che in riguardo (a questi ultimi) e alloro
numero avveniva in questa o quella provincia, stante la instabilità
delle loro presenze. Tale procedura riteneva responsabili le giudecche
o le comunità, nel senso che esse erano obbligate in solido al
pagamento delle tasse dovute dagli ebrei della provincia. (27)
Per sottrarsi all'apprezzo,
alcune comunità convenivano col regio fisco di essere tassate con
una somma fissa annua, rapportata al numero dei fuochi.
L'Università
di Campli a quanto pare, venne a trovarsi in forte credito verso il Tesoriere
provinciale che continuava imperterrito a pretendere il Regio tributo sulla
base del vecchio numero di fuochi, nonostante la tempestiva richiesta
di riduzione, conseguente la prammatica di espulsione degli ebrei
pubblicata il 23 novembre 1510.
É bene ricordare
che, dopo la morte di Ferdinando I, gli ebrei, che nel 1492 erano stati
espulsi dalla Spagna, vennero ad ingrossare il numero di quelli che nel
Regno già godevano di notevoli benefici. Fu un periodo di breve
durata poiché, nel 1495, per incitamento di chi bramava la loro
rovina, si scatenarono tumulti popolari culminati nei saccheggi, eseguiti
con insolita ed inaudita violenza per l'ansia dei numerosissimi
debitori di distruggere le prove dei loro debiti. Dopo quel periodo
di relativa calma ed allorché l'Inquisizione spagnola cominciò
a funzionare, ...sul principio del 1510, un tumulto venne a dimostrare
che non volevansi a nessun costo innovazioni contro i privilegi largiti
alla città e al regno. Ciò fecero i napoletani
opponendosi, in contro tendenza con i precedenti moti, alle pubblicazioni
delle prammatiche di espulsione del 24 febbraio e 23 novembre 1510, con
la quale ultima venivano accordati agli ebrei quattro mesi di tempo per
...alienare
i beni e andar via con ogni avere eccettuati l'oro e l'argento.
L'opera spiegata dalla
cittadinanza in loro difesa, sortì l'effetto di un ulteriore provvedimento
che accordava ...il permesso a duecento famiglie di restare nel regno,
purché pagassero l'annuo tributo di tremila ducati (28).
In questo clima vivevano
gli ebrei di Campli ed è facile comprendere come essi, obbedendo
alla prammatica di espulsione, prendessero le opportune contromisure. Difatti,
molti di loro, per sottrarsi a nuovi procedimenti, giudicarono conveniente
convertirsi alla fede cristiana ed inserirsi fra i cristiani novelli.
Una conversione che,
come si vedrà, non li salvò dalla espulsione. Con
atto della Sommaria Partium del 23 dicembre 1512 (29),
firmata dal luogotenente "iudice universale" Hieronimus de Francesco,
succeduto
nella giurisdizione sugli ebrei a Giulio de Scorciatis, la Regia Camera
della Sommaria, accoglieva l'istanza di riduzione fiscale e intimava al
Tesoriere provinciale di provvedere alla riduzione del numero dei fuochi
di Campli, causata della partenza degli ebrei costretti a lasciare il regno.
Interessante questa
ordinanza divisa in due distinti atti, il primo datato XXIII Decembris
1512 ed il secondo XII Iannuari 1513. Interessante poiché
Campli viene indicata come ...[la città] de la Serenissima Signora
Regina, perpetuando il riconoscimento di terra reginale, conferito
con diploma del 17 giugno 1422 dalla Regina Giovanna II.
Nella prima parte, richiamando
la precedente ordinanza del 23 luglio 1511, con la quale su istanza della
Università di Campli - che si diceva ancora obbligata a sopportare
il peso ed i gravami con suo grave danno - si disponeva che si ponesse
rimedio opportuno onde non farle pagare per quei fuochi non più
esistenti, ma contenere il pagamento nei limiti dei 607 accertati.
Dure le parole indirizzate
al Magnifico The[saura]ro con il richiamo all'osservanza della
precedente missiva allorché, premettendo che quella Camera aveva
emanato il bando di espulsione ...dei li Iudei p[er] ordine de la Capt[olica]
M[aes]ta (30) ,e che ...da
epsa Uni[versità] se partiro tucti li judei ch[e] in epsa se trovarno
et havendone da fare in solutione de li pagam[en]ti in poter vostro como
p[er]cettore de la ditta Regina... aggiungeva: ...non avete inteso
le cose a voi ordinate per iscritto (31)
di dedurre i fuochi dei giudei allontanatisi.
Appare in questa lettera
di estrema evidenza quanto segnalato dal Palma e cioè :...quantunque
da Teramo e da Campli Giovanna riscuotesse gli onori sovrani, pure nei
pubblici atti non il regnante di lei, ma quello di Ferdinando soleva segnarsi.
Notar Berardino Jotto di Teramo, stipulando ai 24 Novembre 1511,
un istrumento che è presso di me, segnò l'anno nono di Ferdinando,
per Giovanna Regina di Castiglia, di lui amata e cara figlia. Ov'è
da rimarcare che sebbene il nostro Regno venisse riputato dipendente della
corona d'Aragona, pur non avendo il Re Cattolico avuto prole dalla
seconda sua moglie, stimava espediente assuefare i popoli all'obbedienza
verso la figlia e verso il nipote, nelle mani dei quali si sarebbero ben
presto riuniti i vasti domini così di Castiglia che di Aragona.
(32)
Non sembra il caso addentrarsi
nella complessità dinastica del Regno di Napoli; basta ricordare
che la figlia di Ferdinando il Cattolico (III Re di Napoli e II della dinastia
d'Aragona) era Giovanna (la quarta regina con tale nome), che condivise
gli onori del Regno con l'altra Regina pure di nome Giovanna (la terza)
, ricordata come Giovanna la Pazza, sorella del Re Cattolico.
Memorabili i festeggiamenti
tributati a Teramo nel 1514 alle due vedove Regine, in occasione
della loro visita agli Stati di Apruzzo durante la quale, sorprendentemente,
venne trascurata la pur devota Campli.
Nella successiva parte
dell'ordinanza datata 12 gennaio 1513, appaiono finalmente i nomi degli
ebrei espulsi da Campli. (33)
Il Baiulo generale Hieronimus
de Francesco, Locumtenens, con la sottoscrizione di Paulus Pisanellus,
Rationalis e Iacobus Rapario quale Magistro actorum (Mastro
d'atti) elenca i seguenti sette ebrei allontanati, con le famiglie da Campli
a seguito della Prammatica di espulsione e precisamente :
Angelo Hebreo n.24,
Manuel n.69, Moscia n.127; Daniele n.120, Ammot n.142, Salamon n.172, Sabato
n.218.(34)
Nell'ordinanza si richiama
l'esposto della Università di Campli, che lamenta come ...vui
se intende exigere... p[er] f[och]i 614 senza tener conto dei ...dicti
fochi VII de ]udei deducti da ditta Università ut supra perché
dicta per lo passato se ei axapta p[er] la quondam Serenissima Signora
Regina. Degli ebrei è riportato solo il nome, segno evidente
che, de jure, risultavano ancora di religione ebraica visto che ...i
cristiani novelli, i così detti marrani, furono invece risparmiati.
Presto però anch'essi vennero costretti ad abbandonare i loro paesi
poiché ...tra la fine del 1514 e il gennaio del 1515, Sua Maestà
Cattolica ne ordinò l'espulsione, disponendo fra I'altro che
la loro partenza fosse favorita e cioè che a tutti fossero restituiti
i loro averi, affinché ne disponessero ...ad loro voluntà.
È probabile,
annota Ferorelli, che appunto nel maggio del 1515 partissero gli ultimi.
I vigili custodi dell'integrità del cattolicesimo potevano, alla
fine, ritenersi liberati dall'incubo di questi convertiti che giunti quasi
tutti dalla Spagna, solevano professare segretamente le pratiche del giudaismo.(35)
La richiesta di sgravio,
se così può definirsi, era stata preceduta da un esposto
al Tesoriere provinciale da parte della università et homini
della città de Campli, pervenuto alla Regia Camera con il quale
venivano richiesti opportuni provvedimenti a causa della riduzione dei
fuochi determinata dalla già menzionata prammatica di espulsione
del Chatolico Re nostro.
Con la citata nota si
chiedeva, in buona sostanza, apparendo giusta tale domanda, di assumere
informazioni sulla rispondenza al vero, foco per foco, della partenza
da
dicta terra de Campli dei giudei. Ed a dimostrazione della severità
della richiesta, il baiulo De Francisco ordinava che la dicta
infonnacione per vui ut supra presa clausa (chiusa) et sigillata
ut decet (come si conviene) nce manderite in questa Camera ad tale
vista et reconosciuta se possa providere ad quanto sia de iusticia et conciarete
(aggiusterete) lo cedulario (il Cedolario). Identiche note, di preparazione
alle procedure di sgravio, erano state inviate alla Universitatis Lanciani,
in data 30 luglio 1511 ed alla Universitatis Therami, in data 24
marzo 1512. (36)
Per completezza di trattazione
giova qui riportare altri nomi di ebrei camplesi desunti da due documenti
e precisamente tale Gabriele de Villante (Gabrielis Villante
hebreo) e Manuele de mastro Guglielmo habitatore in Campli (Manuele
magistri Guglielmi hebreo) .Il primo indirizzato al Capitaneo di
Campli (37) informandolo del
contenuto di una istanza del Villante con invito ad assumere informazioni
...in
manera tale che non sia indebitamente gravato in cosa alcuna ne habbia
causa de iusta querela. Non è precisato il contenuto dell'esposto
anche se appare potersi escludere l' oggetto tributario della petizione
come chiaramente si evince dal successivo documento.
Il secondo, indirizzato
a Notaro Fabricio (38) riguarda
un esposto dell'ebreo Manuele di Mastro Guglielmo che querela ...como
per vui overo vostri substituti... lo si voglia costringere a pagare
una quota e una quantità maggiore di quella che gli toccherebbe
pagare, a causa delle terze che pagano i giudei ogni anno alla Regia
Corte. La Camera precisa ed ordina, fra l'altro, ...no lo debiate costregnere
ne fare costregnere ad pagare altri quali non li toccano, ma solumquella
che li compete secundo che sta in appreczo. Ed è sintomatica
la chiusura con l'ordine che, procedendo in tal modo, ...li pagamenti
fiscali per li judei de questa provintia de Apruczo debiti ala Regia
Corte non se vengano in aliquo (in alcun modo) ad diminuire ne retardare.
Vale a dire che, anche
regolando la partita non dovuta dall'ebreo Manuele Guglielmo, il debito
generale verso la Regia Corte non doveva subire decurtazioni né
ritardi.
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